23 December 2024

Le istruzioni operative del Fisco in merito al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale

Con una nuova circolare, l’Agenzia delle entrate illustra in dettaglio l’istituto del concordato preventivo biennale, fornendo chiarimenti su aspetti più generali, su aspetti validi per i contribuenti ISA e per i forfetari ed infine su quesiti specifici in materia (Agenzia delle entrate, circolare 17 settembre 2024, n. 18/E).

L’articolo 17 della Legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del concordato preventivo biennale, per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni. Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale da:

  • coloro che sono tenuti all’applicazione degli ISA;

  • coloro che aderiscono al regime dei forfetari.

Tra le condizioni per l’adesione, rientra il non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro.

Il concordato è precluso, inoltre, a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo.

Ulteriore condizione è non essere stati condannati per determinati reati (D.Lgs. n. 74/2000, articolo 2621 c.c., articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p.).

 

L’adesione alla proposta consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti ISA. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del D.P.R. n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal concordato stesso.

Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli ISA, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime.

L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini IVA.

 

L’Agenzia ricorda che con i due provvedimenti del 28 febbraio 2024, sono già stati individuati i dati da comunicare per l’elaborazione e accettazione della proposta di CPB e le modalità per la trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria.

In particolare, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intende aderire alla proposta di concordato, deve dichiarare i dati contenuti nel modello CPB. Tale modello costituisce parte integrante dei modelli ISA 2024 e di conseguenza è parte integrante dei modelli REDDITI 2024.

I contribuenti soggetti agli ISA potranno, dunque, aderire alla proposta di concordato preventivo biennale avvalendosi del software “IltuoISA_CPB2024“, versione dell’applicativo ISA opportunamente implementata per consentire la gestione del nuovo istituto con riferimento al periodo di imposta 2023.

Per poter ricevere una proposta di CPB, i contribuenti forfettari, invece, devono aver applicato tale regime nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. In particolare, per il primo anno di applicazione del concordato afferente al periodo d’imposta 2024 è necessario che il contribuente abbia applicato nel 2023 il regime forfetario, fermo restando che l’articolo 24 del decreto CPB dispone che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

 

Infine, nell’ultimo capitolo della nuova circolare, l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di concordato può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l’invio del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.